Ultima modifica: 6 Febbraio 2022
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Comunicazione n. 179 S – Nuove indicazioni in ordine alle gestione dei contatti da CoVid 19

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Erba, 6 febbraio 2022

Comunicazione n.209 (docenti), 179 (studenti)

AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA E AGLI STUDENTI

 

 OGGETTO: Nuove indicazioni in ordine alle gestione dei contatti da CoVid 19

In data 4 febbraio è stato pubblicato in G.U. il decreto n. 5. Le nuove indicazioni, fornite dal decreto legge, sono quelle sotto riportate.

Si ricorda inoltre che l’Istituto, per tutte le situazioni per le quali è necessario un provvedimento da parte dell’ATS, si atterrà alle decisioni della stessa e che non potrà derogare a quanto stabilito per competenza.

Analizzando il decreto legge si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Personale scolastico: resta ferma per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’auto-sorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2

 

Scuole secondarie di 1° grado e scuole secondarie di 2° grado

1) CON UN CASO DI POSITIVITA’ accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) CON DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ accertati tra gli  alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di  dispositivi di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla  data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19: in questo caso si applica il regime sanitario dell’auto-sorveglianza.

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni:

 

Per coloro che non rientrano nel regime dell’auto-sorveglianza (vedi D.L. 33/2020, modificato dal D.L. 229/2021 che ha introdotto all’art. 1 il comma 7bis) si applica il regime della quarantena precauzionale della durata  di  cinque  giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per  la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; dovranno inoltre essere esibiti i documenti comprovanti lo stato vaccinale.

Si ricorda inoltre che

  • Sussiste il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
  • Da nuova normativa si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
  • La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, quando debitamente aggiornata.
  • Le norme precedenti sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 5 del 4 febbraio 2022 e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto da esso disposto.

 

ALLEGATO:

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(Dott.ssa Roberta Rizzini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

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