Disposizioni per l’attuazione del D. Lgs. 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
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Erba, 30 agosto 2021
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Oggetto: disposizioni per l’attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.
Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;
Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;
Considerato che l’art. 1 del decreto-legge111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età’ inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
Considerato che all’art. 1, comma 6 del decreto-legge111/2021 è stabilito che Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 202 ….. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).
Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:
- a chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- a chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- a chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
Considerato che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;
Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola
Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;
Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;
Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;
comunica
- che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all’obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di “esibizione” della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;
- Che i collaboratori, già formati in materia di privacy, con la delega riceveranno specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria. Si allega informativa privacy.
Si allega informativa privacy.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta Rizzini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93