Ultima modifica: 15 Febbraio 2015
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Indicazioni operative

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE

Indicazioni operative 

La certificazione delle competenze (DM n. 9 del 27 gennaio 2010) è compilata per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle classi seconde.

Per la compilazione del certificato, che è effettuata dal Consiglio di classe, si procederà nel seguente modo:

  1. Prima dello scrutinio i consigli di classe si riuniranno per operare una prima compilazione, in bozza, del certificato: tale bozza sarà in seguito formalizzata in sede di scrutinio.
  2. Sia nella riunione preliminare sia durante lo scrutinio,  il docente della disciplina (o delle discipline)  relativa all’asse da valutare formulerà la proposta di livello da attribuire a ciascun alunno, che sarà approvata – o eventualmente modificata nel caso sussistano ragioni fondate – da tutti i docenti del consiglio di classe.
  3. La proposta del docente terrà conto delle schede per la rilevazione delle competenze elaborate dai dipartimenti disciplinari, delle proprie osservazioni sul campo e – inevitabilmente – della valutazione finale degli apprendimenti espressa in decimi[1], secondo gli accordi presi sempre in sede di dipartimento.
  4. Per gli alunni che saranno soggetti alla “sospensione del giudizio” la compilazione del certificato sarà formalizzata nello scrutinio previsto a settembre dopo le operazioni di verifica.
  5. Per gli alunni non ammessi alla classe successiva, per le competenze nelle quali andrà formulato il giudizio “livello base non raggiunto” andrà indicata, nello spazio apposito,la relativa motivazione.
  6. Al termine dello scrutinio il certificato delle competenze di base viene consegnato alla segreteria alunni che lo inserisce nel fascicolo personale dell’alunno stesso.
  7. Il certificato è rilasciato a richiesta degli interessati.

 


[1] “Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi” (D.M. n.9 del 27gennaio 2010, art.1, comma 3).

“Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la valutazione finale espressa in decimi di cui all’art. 1, comma 3 del DM n.9/2010 soprarichiamato”    (“Indicazioni per la certificazione delle competenze” allegate al DM citato)

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