Indicazioni operative
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE
Indicazioni operative
La certificazione delle competenze (DM n. 9 del 27 gennaio 2010) è compilata per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle classi seconde.
Per la compilazione del certificato, che è effettuata dal Consiglio di classe, si procederà nel seguente modo:
- Prima dello scrutinio i consigli di classe si riuniranno per operare una prima compilazione, in bozza, del certificato: tale bozza sarà in seguito formalizzata in sede di scrutinio.
- Sia nella riunione preliminare sia durante lo scrutinio, il docente della disciplina (o delle discipline) relativa all’asse da valutare formulerà la proposta di livello da attribuire a ciascun alunno, che sarà approvata – o eventualmente modificata nel caso sussistano ragioni fondate – da tutti i docenti del consiglio di classe.
- La proposta del docente terrà conto delle schede per la rilevazione delle competenze elaborate dai dipartimenti disciplinari, delle proprie osservazioni sul campo e – inevitabilmente – della valutazione finale degli apprendimenti espressa in decimi[1], secondo gli accordi presi sempre in sede di dipartimento.
- Per gli alunni che saranno soggetti alla “sospensione del giudizio” la compilazione del certificato sarà formalizzata nello scrutinio previsto a settembre dopo le operazioni di verifica.
- Per gli alunni non ammessi alla classe successiva, per le competenze nelle quali andrà formulato il giudizio “livello base non raggiunto” andrà indicata, nello spazio apposito,la relativa motivazione.
- Al termine dello scrutinio il certificato delle competenze di base viene consegnato alla segreteria alunni che lo inserisce nel fascicolo personale dell’alunno stesso.
- Il certificato è rilasciato a richiesta degli interessati.
[1] “Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi” (D.M. n.9 del 27gennaio 2010, art.1, comma 3).
“Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la valutazione finale espressa in decimi di cui all’art. 1, comma 3 del DM n.9/2010 soprarichiamato” (“Indicazioni per la certificazione delle competenze” allegate al DM citato)