Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
MAD: verranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande che perverranno tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito, area MAD. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
Presso il liceo “Galilei” è attivo uno sportello di consulenza didattica per alunni con DSA e più in generale BES.
Lo sportello raccoglie i bisogni degli utenti, fornendo consulenza per un approccio adeguato all’esperienza didattica, per la conoscenza della normativa in vigore e per l’accertamento diagnostico.