Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
MAD: verranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande che perverranno tramite gli appositi FORM pubblicati sul sito, area MAD. Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).
Presso il liceo “Galilei” è attivo uno sportello di consulenza didattica per alunni con DSA e più in generale BES.
Lo sportello raccoglie i bisogni degli utenti, fornendo consulenza per un approccio adeguato all’esperienza didattica, per la conoscenza della normativa in vigore e per l’accertamento diagnostico.